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Sez. 5 - , Sentenza n. 12777 del 27/03/2020 Cc. (dep. 22/04/2020) Rv. 279099 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Attenuazione delle esigenze cautelari - Sostituzione della misura in corso d’esecuzione ai sensi dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. - Applicazione cumulativa di più misure gradate - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279099-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, è legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l'applicazione cumulativa di più misure gradate in sostituzione di quella in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., purché le medesime non determinino una condizione complessiva di maggiore afflittività per l'indagato ed abbiano un contenuto, coercitivo od interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento d'appello confermativo di quello con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la sostituzione degli arresti domiciliari in atto, prossimi alla scadenza, con le misure cumulate dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio, rilevando come, nonostante l'astratta legittimità del cumulo, difettasse l'esplicitazione in concreto della ragione per cui si rendeva necessaria l'applicazione altresì del divieto di espatrio, logicamente incluso nell'obbligo di dimora e, come tale, "prima facie", sovrabbondante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)