Sez. 3, Sentenza n. 472 del 27/02/1970 Ud. (dep. 07/10/1970) Rv. 115452 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - PROPORZIONI DELLA COSTRUZIONE, SUA DESTINAZIONE E NATURA DEL MATERIALE IMPIEGATO - IRRILEVANZA -DOVERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - PROPORZIONI DELLA COSTRUZIONE, SUA DESTINAZIONE E NATURA DEL MATERIALE IMPIEGATO - IRRILEVANZA -DOVERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Ai fini della licenza edilizia del sindaco, la legge urbanistica e applicabile a tutte le costruzioni che siano infisse nel terreno inerendovi stabilmente, senza alcuna distinzione in base alle proporzioni e alla destinazione delle costruzioni stesse e alla natura del materiale impiegato per la loro esecuzione. E, quindi, dovere del giudice di merito accertare se un manufatto inerisca stabilmente al suolo e in modo da non potersi procedere alla separazione se non danneggiando l'edificio stesso ed, inoltre, se, in considerazione della sua struttura, debba ritenersi assolutamente precario in quanto eseguito per soddisfare necessita contingenti. (V 114554, 114550, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)