Sez. 5 - , Sentenza n. 1501 del 20/01/2017 (Rv. 642432 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Differente ambito applicativo delle due norme - Conseguenze - Abrogazione implicita della norma precedente – Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, per cui non esplica alcun effetto abrogativo implicito nei confronti del citato art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/02/1999 num. 46 art. 37, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)