Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 26/05/1995 Cc. (dep. 14/07/1995) Rv. 202484 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Sospensione del procedimento penale - Impedimento dell'adozione di provvedimenti cautelari - Esclusione.
Edilizia - In genere
In tema di condono edilizio, la sospensione del procedimento penale prevista dall'art. 38 e dall'art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 non impedisce l'adozione dei provvedimenti cautelari, che proprio per la loro natura mirano a mantenere fermo lo stato della cosa e ad impedire che alla stessa vengano apportate modifiche. Con la finalità della sospensione d'altronde, non contrasta quella del sequestro: la prima mira ad evitare che si pervenga ad una passibile condanna in riferimento a reati da dichiarare estinti ed il secondo a non consentire però all'interessato, attraverso la presentazione di una domanda alla quale o non si possa dar seguito o alla quale non segna l'intero pagamento dell'oblazione, di portare avanti la costruzione, che è certamente in astratto illecita, pur se sanabile. Pur nell'assenza di una espressa disposizione, può dirsi che è analogicamente applicabile - perché rientra nel sistema - il principio estrapolato dall'art. 3 cod. proc. pen. secondo cui è sempre consentito il compimento degli atti urgenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)