Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 08/04/1981 (Rv. 412730 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DISCIPLINA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLE SENTENZE DI TALI TRIBUNALI IN TEMA DI NULLITA DEL MATRIMONIO PER DIFETTO DI CONSENSO PER INCAPACITA NATURALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DISCIPLINA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLE SENTENZE DI TALI TRIBUNALI IN TEMA DI NULLITA DEL MATRIMONIO PER DIFETTO DI CONSENSO PER INCAPACITA NATURALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'illegittimita costituzionale delle norme che prevedono la dichiarazione di efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici in tema di nullita del matrimonio (artt 1 della legge 27 maggio 1929 n 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n.847), in relazione alla differente disciplina delle cause di nullita secondo il diritto canonico e secondo il diritto italiano, e configurabile, per violazione dei principi supremi della Costituzione, solo in ipotesi di contrasto con l'ordine pubblico italiano, e non anche, pertanto, per marginali diversita dell'una e dell'altra disciplina. Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita delle citate norme, in tema di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico che dichiari la nullita del matrimonio per difetto di consenso conseguente ad incapacita naturale al momento della celebrazione, trattandosi di ragione di invalidita sostanzialmente analoga a quella prevista nel nostro ordinamento dall'art 120 cod civ. (V 4902/78, mass n 394617)9*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)