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Sez. 6, Sentenza n. 1517 del 07/12/1970 Ud. (dep. 04/02/1971) Rv. 116568 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - ESTREMI - MOTIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116568-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - ESTREMI - MOTIVI - IRRILEVANZA.*

L'elemento psicologico del reato di calunnia e costituito dalla volonta dell'incolpazione e dalla consapevolezza dell'innocenza dell'accusato, onde non vanno prese in considerazione, perche irrilevanti, le ragioni che hanno indotto l'agente ad attribuire un fatto criminoso a persone che egli sa essere innocenti. (V 114050, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)