Sez. 3, Sentenza n. 7396 del 16/06/1992 (Rv. 477763 - 01)
Vendita - Singole specie di vendita- A rate con riserva di proprietà - Patto di riservato dominio (riserva di proprietà) - Opponibilità ai terzi - Macchine | Privilegio speciale spettante all'istituto mutuante ex art. 3 del D.LGT c.p.s. n. 1075 del 1947 - Annotazione nel registro di cui all'art. 1524 cod. civ. - Inesattezza od omissioni della nota - Rifiuto del funzionario della cancelleria del Tribunale di iscrizione, nel registro, dell'anzidetta nota - Inammissibilità.
Vendita - Singole specie di vendita- A rate con riserva di proprietà - Patto di riservato dominio (riserva di proprietà) - Opponibilità ai terzi - Macchine
Il funzionario della cancelleria del Tribunale non può, quale conservatore del registro di cui all'art. 1524 cod. civ., rifiutare l'annotazione del privilegio speciale spettante all'istituto mutuante ai sensi dell'art. 3 del D.LGT C.P.S. 1 ottobre 1947 n. 1075 (recante modificazioni ai decreti legislativi luogotenenziali 1 novembre 1944 n. 367 e 8 maggio 1946 n. 449) a causa di inesattezze od omissioni della nota a lui presentata (nella specie, priva della specifica indicazione dei macchinari) perché alle annotazioni nel registro di cui all'art. 1524 cod. civ., è applicabile, per analogia, l'art. 2674 cod. civ. che non comprende le omissioni e le inesattezze delle note tra le cause che impediscono la trascrizione, ponendo solo a carico del richiedente il rischio e la responsabilità dell'eventuale inefficacia della trascrizione eseguita secondo una nota incompleta o inesatta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2192, Cod. Civ. art. 2674, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 37, Decr. Legisl. Luogoten. 01/11/1944 num. 367, Decr. Legisl. Luogoten. 08/05/1946 num. 449, Decr. Legisl. Luogoten. 01/10/1947 num. 1075 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)