Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 176 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14786
- Professioni
- Ricorsi ai consigli nazionali professionali
- Oneri del ricorrente
- Tassa da corrispondersi all'erario
- Previsione di esso non nel decreto legislativo impugnato ma in atto non avente forza di legge
- Condizione di ricevibilità
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1 d.l. (recte: D. Lgs. C.P.S.) 13 settembre 1946, n. 261, in relazione all'art. 2 (recte: 4) D.M. 1 ottobre 1948, nei limiti in cui consente di attribuire al versamento della tassa di L. 800, carattere di presupposto di ricevibilità dei ricorsi presso i Consigli nazionali professionali, (nella specie il Consiglio nazionale dei ragioneri e periti commerciali), in quanto la norma che commina l'irricevibilità dei ricorsi in caso di mancato versamento della tassa non è quella del Decreto legislativo, né la stessa contiene alcuna delega a provvedere in sede regolamentare, ma è contenuta dal decreto ministeriale che è atto non avente forza di legge. - O. nn. 231/1983, 334/1983, 10/1984, 11/1984, 87/1984.
Norme impugnate
- art. 4 decreto ministeriale 1 ottobre 1948
- art. 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per i ricorsi ai Consigli Nazionali professionali) promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1978 dalla Corte di Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Verduci Mario e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti commerciali, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un procedimento civile - promosso da Mario Verduci, nei confronti del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per ottenere l'iscrizione nel relativo albo professionale - la Corte di appello di Milano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., dell'art. 1 d.l. (recte: D. Lgs. C.P.S.) 13 settembre 1946, n. 261, nei limiti in cui consente di attribuire al versamento della tassa di L. 800 - (prescritta dalla lettera a dello stesso art. 1 per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali professionali) - carattere di presupposto di ricevibilità dei ricorsi e quindi "di condizione assoluta indispensabile per il completo esercizio della tutela giurisdizionale dei propri diritti";
che la stessa ordinanza di rimessione ha affermato che il Consiglio nazionale professionale sopraindicato aveva dichiarato l'irricevibilità del ricorso (ribadita dal Tribunale in sede di reclamo) per mancata produzione della ricevuta di versamento della tassa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lett. a, del D. Lgs. 13 settembre 1946, n. 261 - disposizione che peraltro si limita a prescrivere il pagamento della tassa e dell'art. 2 (recte: art. 4) del D.M. 1 ottobre 1948 (recte: del Regolamento contenente le norme di procedura dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, approvato con D.M. 1 ottobre 1948) - che è la disposizione che commina l'irricevibilità del ricorso per la mancata produzione della ricevuta di versamento - mentre ha ricollegato tale sanzione alla prima delle due disposizioni, ravvisando in essa la fonte della seconda (quest'ultima avente carattere regolamentare) e su tale premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;
che in tal modo - considerato che l'art. 1 del D. Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 non contiene delega a provvedere in sede regolamentare nel senso suindicato, e che l'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 1 ottobre 1948 svolge in parte qua un ruolo integrativo della prima delle due disposizioni (ma da questa non autorizzato) - si viene a coinvolgere una disposizione avente forza di legge (l'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261) in una questione di legittimità costituzionale che concerne nella sostanza solo una disposizione non avente forza di legge (l'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 1 ottobre 1948);
che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da questa Corte (v. da ultimo ordinanze n. 87 del 1984; n. 11 del 1984; n. 10 del 1984; n. 334 del 1983; n. 231 del 1983), la questione di legittimità costituzionale, in quanto concerne un atto non avente forza di legge, va dichiarata manifestamente inammissibile in questa sede, salvo ovviamente l'esame della conformità o no dell'atto alla legge e agli stessi precetti costituzionali da parte del giudice a quo nell'ambito dei propri poteri;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 in relazione all'art. 2 (recte 4) del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali approvato con D.M. 1 ottobre 1948, sollevata dalla Corte di Appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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