Sez. 2, Sentenza n. 805 del 28/01/1983 (Rv. 425550 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) - LIMITI - ESERCIZIO DI DETTO DIRITTO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DIVIETO A SEGUITO DI ESPRESSA COSTITUZIONE DI SERVITÙ NEGATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) - LIMITI - ESERCIZIO DI DETTO DIRITTO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DIVIETO A SEGUITO DI ESPRESSA COSTITUZIONE DI SERVITÙ NEGATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
La facoltà di sopraelevare spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o al proprietario esclusivo del lastricato solare, salve le limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1127 cod. civ., ed il suo Esercizio non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, ma può soltanto essere vietato in forza di un'espressa pattuizione, costitutiva di una servitù assimilabile a quella non aedificandi. (Conf 338/70, mass n 345231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)