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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 4 luglio 1985, causa 233/83

Decisione
decisa il 1985-07-04
ECLI
ECLI:EU:C:1985:291

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 4 luglio 1985 Nella causa 233/83, P. Agostini ed altri, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'aw. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, rue Langeveld 51, boîte postale 16, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nicolas Decker, della Corte d'appello del Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, boîte postale 335, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'aw. Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles, avenue Louise 341, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento: delle schede stipendio emesse dalla convenuta per il mese di dicembre del 1982, nella parte in cui contengono conteggi relativi ad arretrati di stipendio corrisposti a norma del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 novembre 1982, n. 3139, conteggi non maggiorati di interessi destinati a risarcire il danno pecuniario subito dai ricorrenti; in quanto occorra, del rigetto espresso o implicito dei reclami proposti dai ricorrenti a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto; la condanna della convenuta a risarcire il danno recato ai ricorrenti versando loro una somma che la Corte è pregata di determinare nella somma degli interessi, calcolati secondo i tassi normalmente praticati, maturati sugli arretrati dalla rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento; la condanna della convenuta a tutte le spese processuali a norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura nonché alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare alle spese di viaggio e di soggiorno e per il compenso dell'avvocato, a norma dell'art. 73, lettera b), dello stesso regolamento, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 1983, il sig. P. Agostini ed altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee hanno proposto un ricorso chiedendo l'annullamento delle loro schede stipendio relative al mese di dicembre del 1982 contenenti conteggi relativi agli arretrati di stipendio corrisposti a norma del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 22 novembre 1982, n. 3139 (GU L 331 del 26. 11. 1982, pag. 1) e, in quanto occorra, l'annullamento delle decisioni espresse o implicite con cui venivano respinti i reclami proposti a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. L'annullamento è richiesto in quanto gli arretrati di stipendio per il periodo decorrente dal 1o luglio 1980 non erano maggiorati, nonostante la diminuzione di potere d'acquisto avvenuta nel frattempo, degli interessi da calcolarsi secondo il tasso praticato normalmente, dei quali chiedono il versamento. Inoltre il ricorso mira a far condannare la Commissione a corrispondere loro interessi compensativi, necessari a causa della diminuzione del potere d'acquisto.
punto 2
II 20 gennaio 1981 il Consiglio adottava il regolamento n. 187/81 (GU L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18) relativo all'adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei dipendenti delle Comunità europee nonché dei coefficienti correttori da applicarsi a dette retribuzioni e pensioni, su proposta fatta all'uopo dalla Commissione il 9 dicembre 1980.
punto 3
In seguito a detto regolamento, il 10 febbraio 1981 il Consiglio adottava il regolamento n. 397/81 (GU L 46 del 19. 2. 1981, pag. 1) che fissava la tabella degli stipendi nonché gli altri elementi della retribuzione.
punto 4
II 16 marzo 1981 la Commissione proponeva un ricorso chiedendo l'annullamento del regolamento n. 187/81 e degli artt. 1, lett. a), 2, lett. a), 2, leu. b) e 11, primo comma, del regolamento n. 397/81.
punto 5
Con sentenza 6 ottobre 1982 (Commissione/Consiglio, 59/81, Race. pag. 3329), la Corte annullava il regolamento n. 187/81 e le disposizioni summenzionate del regolamento n. 397/81.
punto 6
Onde conformarsi a detta sentenza, il Consiglio, su proposta della Commissione in data 29 ottobre 1982, adottava il regolamento 22 novembre 1982, n. 3139.
punto 7
La Commissione, in quanto AIPN, procedeva, in esecuzione di detto regolamento, alla liquidazione e al versamento degli arretrati di retribuzione.
punto 8
Ciascuno dei ricorrenti proponeva, mediante un modulo tipo, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, con il quale sosteneva che sarebbe stato opportuno tener conto della diminuzione del potere d'acquisto verificatasi durante il periodo per il quale gli arretrati erano stati liquidati, in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 3139/82, e chiedeva il versamento di interessi moratori che avrebbero dovuto, a suo giudizio, aggiungersi agli arretrati liquidati.
punto 9
Questi reclami venivano respinti con decisioni espresse o implicite, contro le quali i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

SENTENZA › Sulla ricevibilità

punto 10
La Commissione solleva le seguenti eccezioni d'irricevibilità.

SENTENZA › Sulla natura delle schede stipendio

punto 11
La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro le schede stipendio che non costituirebbero una decisione, bensì sarebbero semplici provvedimenti per l'esecuzione del regolamento del Consiglio n. 3139/82.
punto 12
I ricorrenti ribattono, in primo luogo, che le schede stipendio non hanno fatto sì che essi venissero ricollocati nella posizione in cui si sarebbero trovati se la retribuzione loro spettante fosse stata versata alla scadenza legale; essi costituirebbero quindi decisioni che recano loro pregiudizio e quindi impugnabili ai sensi dell'art. 91 dello statuto del personale. Essi invocano la giurisprudenza della Corte che avrebbe dichiarato ricevibile il ricorso avverso le schede stipendio nella sentenza 21 febbraio 1974 (Kortner, 15 a 33/73, Race. pag. 177).
punto 13
Si deve ricordare, come la Corte ha ripetutamente affermato e ultimamente nella sentenza 19 gennaio 1984 (Andersen ed altri/Parlamento, 262/80, Race. pag. 195) che la scheda stipendio costituisce un atto lesivo e può quindi essere impugnata, in quanto il fatto che l'istituzione interessata si limiti ad applicare i regolamenti in vigore è irrilevante in proposito. L'eccezione sollevata dalla Commissione va quindi disattesa.

SENTENZA › Sulla ricevibilità dell'azione di risarcimento

punto 14
La Commissione sostiene che la seconda base del ricorso, l'azione di risarcimento per la presunta illegittimità del regolamento del Consiglio n. 3139/82, mira in realtà ad ottenere l'annullamento di detto regolamento e che, non avendo impugnato direttamente detto regolamento, i ricorrenti non possono, mediante un'azione di risarcimento, eludere l'irricevibilità della domanda di annullamento e ottenere lo stesso risultato che avrebbero ottenuto proponendo il ricorso d'annullamento.
punto 15
I ricorrenti ribattono che qualsiasi azione essi avessero esperito per chiedere l'annullamento del regolamento n. 3139/82 sarebbe stata irricevibile, data la natura di regolamento di detto atto. Essi sottolineano che la Commissione stessa ha eccepito l'irricevibilità del ricorso diretto all'annullamento di un regolamento del Consiglio e che detta eccezione è stata accolta dalla Corte nelle sentenze 4 ottobre 1979 (Ooms/Commissione, 48/79, Race. pag. 3121) e 10 novembre 1981 (Amesz ed altri/Commissione e Consiglio, 532/79, Race. pag. 2569).
punto 16
Essi si richiamano alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in fatto di cause del personale, quando la lite verte sulla legittimità di un atto che lede il ricorrente, la Corte è competente indipendentemente dalla natura del ricorso, di guisa che essi potrebbero chiedere nel contempo l'annullamento e il risarcimento, giacché hanno rispettato l'iter per l'impugnazione contemplato dallo statuto.
punto 17
Si deve ricordare a questo proposito che, a norma dell'art. 184 del trattato CEE, una parte, quando viene criticato un regolamento, può eccepirne l'illegittimità. Ne discende che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta.
punto 18
Tuttavia, come la Corte ha deciso nella sentenza 22 ottobre 1975 (Meyer-Burk-hardt/Commissione, 9/75, Race. pag. 1171), la lite fra il dipendente e la relativa istituzione, anche se si tratta di un ricorso di danni, si colloca, qualora tragga origine dal rapporto di lavoro intercorrente fra il primo e la seconda, nell'ambito dell'art. 179 del trattato e degli artt. 90 e 91 dello statuto. Di conseguenza i ricorrenti possono chiedere nel contempo l'annullamento e il risarcimento, ma devono rispettare le condizioni poste dallo statuto, che sono identiche per i due mezzi di impugnazione.
punto 19
Si deve rilevare a questo proposito che nella fattispecie, come emerge dal fascicolo, i ricorrenti nei reclami hanno chiesto solo interessi moratori e non interessi compensativi, domanda questa contenuta per la prima volta nel ricorso giurisdizionale. Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda il versamento di interessi compensativi.

SENTENZA › Nel merito

punto 20
Quanto al merito, la causa solleva questioni che è opportuno riservare all'esame della Corte plenaria.

SENTENZA › Sulle spese

punto 21
Nello stato attuale del procedimento è opportuno riservare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), prima di pronunciarsi nel merito, dichiara e statuisce : 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda la corresponsione d'interessi compensativi. 2) L'esame delle altre pretese dei ricorrenti è rimesso alla Corte plenaria per esame nel merito. 3) Le spese sono riservate.

Firme

Kakouris Everling Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione C. Kakouris

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