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Sez. L, Sentenza n. 3487 del 08/06/1985 (Rv. 441119 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - LAVORATORI CON QUALIFICA DI IMPIEGATO - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - IRRIDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441119-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - LAVORATORI CON QUALIFICA DI IMPIEGATO - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - IRRIDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Dai casi di sospensione dell'attività lavorativa, con riferimento ai quali il R.d. legge 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto d'impiego privato) e l'art. 5 della disciplina speciale parte terza, del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata (che richiama gli accordi interconfederali 30 marzo 1946, per il Nord, e 23 maggio 1946, per il centro-Sud) stabiliscono con previsione di carattere generale, l'irriducibilità dello stipendio mensile degli impiegati, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante l'integrazione salariale straordinaria (legge 5 novembre 1968 n. 1115, legge 8 agosto 1972 n. 464, legge 20 maggio 1975 n. 164, legge 12 agosto 1977 n. 675), le ipotesi di sospensione della attività lavorativa - per crisi economiche settoriali o locali e per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali - specificamente considerate da detto sistema. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia, posti in C.i.G. (straordinaria), la differenza tra l'integrazione salariale loro corrisposta e quanto da essi percepito, a titolo di stipendio mensile, prima del ricorso alla cassa, fatta salva, peraltro, l'irriducibilità di detto stipendio ove il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione sia revocato per colpa del datore di lavoro, dovendosi in tal caso considerare la sospensione come disposta dall'azienda. (Conf 1353/84, mass n 433477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 2, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)