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Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006 (Rv. 588056 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mancato pagamento di una rata di mutuo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588056-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 16 luglio 1905 n. 646, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)