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Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 24/05/1969 (Rv. 340940 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE - DIFFORME APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340940-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE - DIFFORME APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il vizio di contraddittorieta della motivazione sussiste in quanto incida sul ragionamento del giudice di merito in modo da rivelare un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ovvero quando palesi la deficienza o addirittura la Mancanza di esame su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio. Tale vizio non puo, quindi consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, poiche spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllando l'attendibilita e la concludenza, accogliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione, stabilire se sussistono fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici. (Conf. 145-69, mass. N.338047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)