Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15143 del 22/07/2016 (Rv. 641695 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Cartelle di pagamento per sanzioni amministrative da violazione di norme del codice della strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)