Sez. 3, Sentenza n. 613 del 27/03/1962 (Rv. 250948 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - EFFETTI SULLA SUBLOCAZIONE.*
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - EFFETTI SULLA SUBLOCAZIONE.*
La sublocazione presuppone la locazione, costituendo un contratto dalla medesima derivatò essa, pur essendo distinta dall'altra, ma non senza interferenze, e soggetta al principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis sancito dall'ultimo comma dell'art 1595 cod civ. pertanto, se il contratto principale viene risoluto, la sublocazione ne segue la sorte ed il gia sublocatore non puo chiedere, nei confronti del gia subconduttore, la risoluzione del contratto estinto. (V 463/61, 2233/57, 1193/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)