Sez. 2, Sentenza n. 1913 del 15/07/1966 (Rv. 323720 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA DI MOTIVI DIVERSI DA QUELLO POSTO A SOSTEGNO DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA IN LIMINE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO E DEDUCIBILITA DI MOTIVI DIVERSI DA QUELLO POSTO A SOSTEGNO DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA IN LIMINE - ESCLUSIONE.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione alla sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita nello art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza - e quella della parte che l'ha dedotto, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi d'incompetenza non dedotti, e la parte, d'altro canto, non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne nuovi rispetto a quelli prospettati in limine, ne ad essi apportare qualsiasi mutamento. (Conf 16/64; 1360/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)