diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3396 del 06/12/2005 Ud. (dep. 27/01/2006) Rv. 233241 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Documentazione attestante il pagamento - Ammissibilità dell'allegazione della ricevuta di pagamento in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233241-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In materia di oblazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma dovuta non può essere prodotta direttamente davanti alla Corte di cassazione, giacché davanti al giudice di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)