Sez. 1, Ordinanza n. 1438 del 19/04/1971 Cc. (dep. 27/07/1971) Rv. 118852 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MANCATA PRESENTAZIONE ALL'AUTORITA DEL LUOGO DI DESTINAZIONE - REATO ISTANTANEO - CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DI RITORNO - REATO PERMANENTE - FLAGRANZA - DURATA SINO ALLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MANCATA PRESENTAZIONE ALL'AUTORITA DEL LUOGO DI DESTINAZIONE - REATO ISTANTANEO - CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DI RITORNO - REATO PERMANENTE - FLAGRANZA - DURATA SINO ALLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Colui che non si presenta all'autorita del luogo di destinazione nel termine prescritto dal foglio di via obbligatorio commette reato istantaneo, mentre chi contravviene al divieto di ritorno nel luogo da cui e stato allontanato, viola la norma (art 2 legge n 1423 del 1956) per tutto il tempo della sua abusiva permanenza nella localita vietata, ponendo in essere un reato permanente la cui flagranza cessa col cessare della permanenza. (V 113697, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)