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Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di regolamentare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani, tenuto conto anche della eccezionale carenza di disponibilita' abitative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1

1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 30 aprile 1989:

  1. a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;

  2. b) negli altri comuni capoluogo di provincia;

  3. c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;

  4. d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c).

2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.

2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.

2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente.

Art. 1-bis

1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresi' dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978.

Art. 2

1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'articolo 1 non si applica qualora il conduttore:

  1. a) abbia abbandonato l'immobile;

  2. b) abbia comunque la disponibilita' non precaria di altro alloggio;

  3. c) versi in stato di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile, anche se riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilita' del canone.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il pretore competente, ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile, su ricorso del locatore e, ove ne ravvisi la necessita', disposti accertamenti di polizia e sentite le parti, dichiara che non si applica la sospensione con decreto, avverso il quale e' ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.

3. Successivamente alle scadenze del periodo di sospensione, ..., il pretore, con le stesse modalita' di cui al comma 2, dichiara la sussistenza di una delle ipotesi ivi contemplate.

Art. 3

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all'articolo 1, ... l'assistenza della forza pubblica avverra' secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovra' essere data la priorita' alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'articolo 2 , nonche' alle esecuzioni dei titoli per i quali non e' disposta la sospensione.

3. E' assicurata inoltre la priorita' qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilita', di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessita' e la circostanza che il locatore non ha la disponibilita', nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessita' medesima. Qualora la necessita' riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalita' suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio e' destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

4. Nei casi di cui al comma 3 il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento, nella misura come sopra determinata, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Per i ... provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1› gennaio 1990.

Art. 4

1. Nelle province comprendenti i comuni indicati all'articolo 1, comma 1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da commissioni cosi' composte:

  1. a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la nomina e la presiede;

  2. b) dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonche', per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato;

  3. c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

  4. d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

  5. e) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

  6. f) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

  7. g) da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi e previdenziali presenti nella provincia.

  8. h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei costruttori edili.

1-bis. I rappresentanti di cui alle lettere c), e), f), g) ed h) dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionera' con le residue componenti.

Art. 5

1. La commissione di cui all'articolo 4 fornisce periodicamente al prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario.

Art. 7

1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad una delle attivita' indicate all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni, nonche' delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo e relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 31 dicembre 1989.

2. Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile e' pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento.

Art. 9

1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.".

Art. 10

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI