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Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1 Sospensione dei termini

1. Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatesi nel settembre 1971, nel dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e artigianato, e' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

2. Per la emanazione dei decreti di cui al primo comma debbono essere sentite le regioni.

3. E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4.

4. Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare ulteriori interventi di ripristino o riattamento delle strutture stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprieta' coltivatrice possono essere sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potra' essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

5. Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori indicati nel terzo comma, la vendita dei beni pignorati non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2

1. E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente art. 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non avere potuto osservare i termini stessi per essersi trovati nei comuni colpiti di cui al primo comma del precedente art. 1, nel periodo degli eventi calamitosi.

Art. 3

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni di cui all'articolo precedente o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

2. Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 5 Interventi di pronto soccorso

1. Per provvedere alle necessita' urgenti, e particolarmente per il ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, a seguito delle calamita' naturali di cui all'articolo 1, verificatesi nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5875.

2. Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono per la Sicilia la Regione siciliana e per la Calabria l'Ente regione ai sensi dell'art. 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

3. A valere sulla somma di L. 4.500 milioni iscritta nel capitolo n. 5876 e' concesso all'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario di L. 800 milioni per gli interventi ... di sua competenza.

Art. 5-bis

1. E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perche' in zone dichiarate inagibili, nonche' al trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate.

2. Ai fini del finanziamento della spesa di cui al comma precedente, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 67, primo comma, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1973.

Art. 5-ter

1. Per la esecuzione di nuove opere idrauliche e per il ripristino di quelle distrutte o danneggiate a seguito degli eventi di cui all'articolo 1 che si rendessero necessarie, a difesa degli abitati, nei corsi d'acqua anche non classificati, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, da destinare in ragione di 4.000 milioni alla Sicilia e di 6.000 milioni alla Calabria, da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, rispettivamente per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni.

2. Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso.

Art. 6

1. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, da stanziarsi in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno 1973 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 503 del bilancio dell'ANAS per l'anno 1973, e dei capitoli corrispondenti per gli anni 1974 e 1975.

2. Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilita' dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 6-bis

1. Sono autorizzati i limiti di impegno trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'anno 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1974 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, di mutui che i comuni e le province di cui all'articolo 1 del presente decreto sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesimi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ivi compresi le opere di edilizia scolastica, gli impianti sportivi, gli edifici di culto, le strade comunali esterne ai centri abitati e gli impianti di illuminazione pubblica.

2. I limiti di impegno di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973 e 1974 e ripartiti, rispettivamente, in ragione di lire 400 milioni e 600 milioni per gli enti locali della Sicilia e di lire 600 milioni e 900 milioni per gli enti locali della Calabria.

3. All'uopo il Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione della regione Calabria gli importi annui di lire 600 milioni e di lire 900 milioni a decorrere rispettivamente dall'anno 1973 e dall'anno 1974. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita' previste dal presente articolo verra' riversata al bilancio dello Stato.

4. Fino al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti dagli enti locali per le finalita' di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291.

Art. 6-ter

1. Il termine del 31 dicembre 1972, fissato con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e' spostato al 31 dicembre 1973, per quegli enti locali della regione Calabria che hanno provveduto entro il 1972 alla presentazione dei progetti di opere pubbliche ai competenti uffici del genio civile.

2. Per le iniziative alberghiere finanziate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno il termine fissato al 31 dicembre 1972 e' spostato al 30 giugno 1973.

Art. 6-quater

1. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade provinciali e per il collegamento vicario provvisorio, della rete anzidetta, di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura delle amministrazioni provinciali e' autorizzata una spesa di lire 24.000 milioni, da stanziarsi mediante corrispondente riduzione del bilancio dell'ANAS per gli anni 1973-1974-1975-1976 nella misura di 6.000 milioni per ciascun anno.

Art. 7

1. E' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate, nonche' di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

Art. 8

1. E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 8.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di 4.000 milioni per l'anno finanziario 1975, per provvedere, in conseguenza delle calamita' di cui al precedente articolo 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e Calabria, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione. Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso.

2. Il ripristino delle opere da realizzare puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna sempreche' siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 9

1. Alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo precedente nel territorio della Sicilia provvede la Regione siciliana e, nel territorio della Calabria, l'Ente regione ai sensi dell'art. 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 8.

Art. 10

1. I contributi previsti dal precedente art. 8 per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

  1. a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani ed accessori;

  2. b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

  3. c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

4. L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello per la ricostruzione non puo' superare lire 8 milioni per ciascuna unita' immobiliare.

5. I limiti di cui al precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 11

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione del sindaco sullo accertamento del danno o della inagibilita' e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.4

2. Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potra' anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.4

3. L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

4. Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresi' corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

5. Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sara' effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione siciliana per la Sicilia, e dall'Ente regione per, la Calabria, sulla base di mandati nominativi.

6. La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.