Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 20/02/2018 Ud. (dep. 22/05/2018) Rv. 273308 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 Cost., dell'art. 351 comma 1-ter cod.proc. pen - Manifesta infondatezza - Ragioni.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 351, comma 1-ter, cod.proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria senza la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile, come invece disposto dall'art. 391-bis, comma sesto, cod. pen. per quelle acquisite nel corso di investigazioni difensive, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti la cui diversa disciplina rientra nell'ambito riservato alla discrezionalità del legislatore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)