diritto.io

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme1 ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

Nell’ambito di tale rifusione occorre riprendere le disposizioni ancora applicabili della direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari2. Pertanto è opportuno abrogare tale direttiva.

Per assicurare che le disposizioni siano presentate in modo chiaro e razionale, in armonia con il principio del miglioramento della regolamentazione, è opportuno procedere alla rifusione della struttura e del testo della direttiva, benché ciò non debba comportare, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente. Un numero ridotto di modifiche sostanziali inerenti al processo di rifusione dovrebbe comunque essere apportato. I casi in cui queste modifiche sono effettuate sono riportati in maniera esaustiva nelle disposizioni sull'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. È pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d’imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario.

Un sistema d’IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell’interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì il commercio al minuto.

È necessario procedere per tappe, poiché l’armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati membri modificazioni delle strutture fiscali e conseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio.

Il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee3, il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie.

È indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori.

Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.

Nel corso di tale periodo transitorio, occorre altresì tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati per un determinato importo da soggetti passivi esenti o da enti non soggetti passivi, nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuate nei confronti di privati o di organismi esenti o non soggetti passivi, nella misura in cui dette operazioni, in mancanza di disposizioni specifiche, possano generare importanti distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri.

Per ragioni attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, è opportuno escludere taluni territori dall’ambito d’applicazione della presente direttiva.

La nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da consentire agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell’imposta, di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali.

La nozione di operazione imponibile può creare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le operazioni assimilate ad operazioni imponibili. È pertanto necessario precisare queste nozioni.

Al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel settore dei lavori relativi a beni mobili materiali, è opportuno stabilire le modalità d’imposizione di tali operazioni quando esse sono eseguite a favore di un destinatario identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'operazione è materialmente eseguita.

È opportuno assimilare ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto effettuato nel territorio di uno Stato membro quando è direttamente connesso a un trasporto effettuato tra Stati membri, al fine di semplificare non soltanto i principi e le modalità d’imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni.

La determinazione del luogo delle operazioni imponibili può dar luogo a conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi. Benché il luogo delle prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica, è tuttavia opportuno fissare tale luogo nello Stato membro del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo dei beni.

È necessario precisare la definizione del luogo d’imposizione per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri nella Comunità.

Il gas e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell’IVA. Tuttavia, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno del gas e dell’energia elettrica che sia privo di ostacoli connessi all’IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell’elettricità, prima che tali beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe pertanto essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. La cessione di gas e di energia elettrica nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l’acquirente effettivamente usa e consuma i beni.

L’applicazione alla locazione di un bene mobile materiale della regola generale, secondo la quale le prestazioni di servizi sono tassate nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore, può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano stabiliti in Stati membri diversi e le aliquote dell’imposta in detti Stati membri presentino un divario. Occorre, pertanto stabilire che il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Tuttavia, per quanto riguarda la locazione di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente la regola generale, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo in cui il prestatore è stabilito.

Occorre tassare la totalità dei servizi di telecomunicazione il cui consumo ha luogo nella Comunità per impedire distorsioni della concorrenza in questo settore. A tal fine, i servizi di telecomunicazione resi a soggetti passivi stabiliti nella Comunità o a destinatari stabiliti in un paese terzo dovrebbero, in linea di massima, essere tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario dei servizi. Ai fini di una tassazione uniforme dei servizi di telecomunicazione resi da soggetti passivi stabiliti in un territorio terzo o in un paese terzo a persone non soggetti passivi stabilite nella Comunità ed effettivamente utilizzati o impiegati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero tuttavia prevedere che il luogo di prestazione dei servizi sia nella Comunità.

Per evitare distorsioni della concorrenza, occorre inoltre tassare i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi forniti per via elettronica da territori terzi o paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in territori terzi o paesi terzi nel luogo in cui il destinatario dei servizi è stabilito.

Le nozioni di fatto generatore ed esigibilità dell’imposta dovrebbero essere armonizzate affinché l’introduzione e le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data.

La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinché l’applicazione dell’IVA alle operazioni imponibili conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri.

Per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari di beni.

Al fine di contrastare l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualità di oro da investimento. Gli Stati membri nell'applicare tali misure dovrebbero disporre di una certa discrezionalità.

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad una base imponibile uniforme dell’IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri.

L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a distorsioni della concorrenza in taluni settori di attività, dovrebbe essere fissata un'aliquota normale non inferiore al 15 %, con riserva di un successivo riesame.

Per preservare la neutralità dell'imposta, le aliquote applicate dagli Stati membri dovrebbero consentire, di norma, la detrazione dell’imposta applicata allo stadio antecedente.

Durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote.

Per meglio valutare l'impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

Come misura di lotta alla disoccupazione, è opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimentare l’applicazione e gli effetti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di una riduzione dell'aliquota IVA mirata a servizi ad alta intensità di lavoro. Detta riduzione potrebbe anche diminuire, per le imprese in questione, l’interesse ad entrare nell’economia sommersa o a restarvi.

Una siffatta riduzione dell’aliquota non è tuttavia esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell’imposta. Occorre pertanto prevedere una procedura d’autorizzazione per un periodo preciso ma sufficientemente lungo per poter valutare l'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente e definire rigorosamente l’ambito d’applicazione di siffatto provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.

È opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri.

Le modalità di assoggettamento all’IVA di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere allineate, a vantaggio tanto dei debitori dell’imposta quanto delle amministrazioni competenti, alle procedure e agli obblighi di dichiarazione previsti dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa4 quando tali prodotti sono spediti verso un altro Stato membro.

La cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, e di energia elettrica è tassata nel luogo dell'acquirente. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, l’importazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere esentata dall'IVA.

Per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni effettuati, nel corso del periodo transitorio, da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro del luogo dell’acquisto intracomunitario di beni, comprese le operazioni a catena, è necessario prevedere misure di semplificazione che garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni relative al regime d’imposizione e al debitore dell’imposta dovuta a titolo di tali operazioni. Dovrebbero tuttavia, essere esclusi, in linea di massima, i beni destinati alla vendita al minuto.

Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un’incidenza sul livello reale di percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo in tutti gli Stati membri.

Il regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo, dovrebbe potersi applicare anche per taluni servizi aventi natura analoga a quella dei beni d'investimento.

È opportuno precisare chi sono i debitori dell’imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta.

In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi quale soggetto debitore dell'imposta. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.

È, altresì, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell’imposta all’importazione.

È opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell’imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa.

Gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri.

L’uso della fatturazione elettronica deve consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare i loro controlli. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno stilare un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture e stabilire alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l’archiviazione elettronica delle fatture, così come per l’autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.

Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire e poter richiedere la presentazione di talune dichiarazioni per via elettronica.

La necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbe conciliarsi con l’attuazione di misure efficaci di controllo e con l’indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari.

È necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione.

Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.

È opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.

L’applicazione del regime fiscale normale all’oro costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini d’investimento finanziario; è quindi giustificata l’applicazione di un regime fiscale speciale, anche al fine di migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell’oro.

Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall’imposta. L’esenzione da imposta sembra pertanto essere il trattamento fiscale più appropriato per le cessioni di oro da investimento.

È opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d’oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell’oro che esse contengono. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete che possono beneficiare del regime applicabile all’oro da investimento, in modo da offrire garanzie agli operatori che le trattano. L’elenco non pregiudica l’esenzione di monete che non vi sono incluse ma che sono conformi ai criteri previsti nella presente direttiva.

Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l’onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri di designare l’acquirente quale debitore dell’imposta.

Al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori che forniscono servizi per via elettronica non stabiliti nella Comunità né tenuti ad esservi identificati ai fini dell’IVA, è opportuno istituire un regime speciale. Secondo tale regime gli operatori che prestano servizi per via elettronica nella Comunità a persone che non sono soggetti passivi possono scegliere, se non sono altrimenti identificati ai fini dell’IVA nella Comunità, di essere identificati in un solo Stato membro.

È auspicabile che le disposizioni relative ai servizi di teleradiodiffusione e a determinati servizi forniti per via elettronica siano poste in essere esclusivamente in via provvisoria e siano riesaminate, in base all’esperienza acquisita, entro un breve periodo di tempo.

È necessario promuovere l’applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, è indispensabile istituire un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto che consenta di organizzare in questo settore una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione.

È opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Per evitare che lo Stato membro che presenta una domanda di deroga resti nell’incertezza in merito al seguito che la Commissione intende darvi, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale espone le sue obiezioni.

È essenziale garantire l’applicazione uniforme del sistema d’IVA. Per realizzare tale obiettivo, occorre adottare misure d’applicazione.

In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un’applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni imponibili.

Malgrado la natura circoscritta dell'ambito d’applicazione, dette misure avranno un’incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Tale incidenza finanziaria giustifica che il Consiglio si riservi di esercitare le competenze di esecuzione.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione siano adottate dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopraccitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto nazionale delle direttive elencate nell’allegato XI, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SOMMARIO TITOLO I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO II AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE TITOLO III SOGGETTI PASSIVI TITOLO IV - OPERAZIONI IMPONIBILI Capo 1 - Cessioni di beni Capo 2 - Acquisti intracomunitari di beni Capo 3 - Prestazioni di servizi Capo 4 - Importazioni di beni TITOLO V - LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI Capo 1 - Luogo delle cessioni di beni Sezione 1 - Cessioni di beni senza trasporto Sezione 2 - Cessioni di beni con trasporto Sezione 3 - Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno Sezione 4 - Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione Capo 2 - Luogo degli acquisti intracomunitari di beni Capo 3 - Luogo delle prestazioni di servizi Sezione 1 - Definizioni Sezione 2 - Disposizioni generali Sezione 3 - Disposizioni speciali Sottosezione 1 - Prestazioni di servizi rese da un intermediario Sottosezione 2 - Prestazioni di servizi relativi a beni immobili Sottosezione 3 - Prestazioni di trasporto Sottosezione 4 - Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili Sottosezione 5 - Prestazione di servizi di ristorazione e di catering Sottosezione 6 - Noleggio di mezzi di trasporto Sottosezione 7 - Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno Sottosezione 8 - Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi Sottosezione 9 - Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità Sottosezione 10 - Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione Capo 4 - Luogo delle importazioni di beni TITOLO VI - FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA Capo 1 - Disposizioni generali Capo 2 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi Capo 3 - Acquisti intracomunitari di beni Capo 4 - Importazioni di beni TITOLO VII - BASE IMPONIBILE Capo 1 - Definizione Capo 2 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi Capo 3 - Acquisti intracomunitari di beni Capo 4 - Importazioni di beni Capo 5 - Disposizioni varie TITOLO VIII - ALIQUOTE Capo 1 - Applicazione delle aliquote Capo 2 - Struttura e livello delle aliquote Sezione 1 - Aliquota normale Sezione 2 - Aliquote ridotte Sezione 3 - Disposizioni speciali Capo 3 - Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensità di lavoro Capo 4 - Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo Capo 5 - Disposizioni transitorie TITOLO IX - ESENZIONI Capo 1 - Disposizioni generali Capo 2 - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico Capo 3 - Esenzioni a favore di altre attività Capo 4 - Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie Sezione 1 - Esenzioni delle cessioni di beni Sezione 2 - Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni Sezione 3 - Esenzioni di talune prestazioni di trasporto Capo 5 - Esenzioni all'importazione Capo 6 - Esenzioni all'esportazione Capo 7 - Esenzioni connesse ai trasporti internazionali Capo 8 - Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni Capo 9 - Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari Capo 10 - Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni Sezione 1 - Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi Sezione 2 - Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri Sezione 3 - Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2 TITOLO X - DETRAZIONI Capo 1 - Origine e portata del diritto a detrazione Capo 2 - Prorata di detrazione Capo 3 - Limitazioni del diritto a detrazione Capo 4 - Modalità di esercizio del diritto a detrazione Capo 5 - Rettifica delle detrazioni TITOLO XI - OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI Capo 1 - Obbligo di pagamento Sezione 1 - Debitori dell'imposta verso l'Erario Sezione 2 - Modalità di pagamento Capo 2 - Identificazione Capo 3 - Fatturazione Sezione 1 - Definizione Sezione 2 - Nozione di fattura Sezione 3 - Emissione delle fatture Sezione 4 - Contenuto delle fatture Sezione 5 - Trasmissione delle fatture per via elettronica Sezione 6 - Misure di semplificazione Capo 4 - Contabilità Sezione 1 Definizione Sezione 2 - Obblighi generali Sezione 3 - Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture Sezione 4 - Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro Capo 5 - Dichiarazioni Capo 6 - Elenchi riepilogativi Capo 7 - Disposizioni varie Capo 8 - Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione Sezione 1 - Operazioni di importazione Sezione 2 - Operazioni di esportazione TITOLO XII - REGIMI SPECIALI Capo 1 - Regime speciale delle piccole imprese Sezione 1 - Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione Sezione 2 - Franchigie o riduzioni decrescenti Sezione 3 - Relazione e riesame Capo 2 - Regime comune forfettario per i produttori agricoli Capo 3 - Regime speciale delle agenzie di viaggio Capo 4 - Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato Sezione 1 - Definizioni Sezione 2 - Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori Sottosezione 1 - Regime del margine Sottosezione 2 - Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione Sezione 3 - Regime speciale delle vendite all'asta Sezione 4 - Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale Capo 5 - Regime speciale applicabile all'oro da investimento Sezione 1 - Disposizioni generali Sezione 2 - Esenzione dall'imposta Sezione 3 - Opzione per l'imposizione Sezione 4 - Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato Sezione 5 - Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento Capo 6 - Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi Sezione 1 - Disposizioni generali Sezione 2 - Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica TITOLO XIII - DEROGHE Capo 1 - Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo Sezione 1 - Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1o gennaio 1978 Sezione 2 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1o gennaio 1978 Sezione 3 - Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2 Capo 2 - Deroghe concesse mediante autorizzazione Sezione 1 - Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali Sezione 2 - Accordi internazionali TITOLO XIV - DISPOSIZIONI VARIE Capo 1 - Misure di applicazione Capo 2 - Comitato IVA Capo 3 - Tasso di conversione Capo 4 - Altre tasse, diritti e imposte TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI Capo 1 - Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri Capo 2 - Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea Capo 3 - Attuazione ed entrata in vigore ALLEGATO I - ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA ALLEGATO II - ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA, LETTERA K) ALLEGATO III - ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ASSOGGETTATE ALLE ALIQUOTE RIDOTTE DI CUI ALL'ARTICOLO 98 ALLEGATO IV - ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 ALLEGATO V - CATEGORIE DI BENI OGGETTO DEI REGIMI DI DEPOSITO DIVERSI DA QUELLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 160, PARAGRAFO 2 ALLEGATO VI - ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 199, PARAGRAFO 1, LETTERA D) ALLEGATO VII - ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 4) ALLEGATO VIII - ELENCO INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 5) ALLEGATO IX - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O D'ANTIQUARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 311, PARAGRAFO 1, PUNTI 2), 3) E 4) Parte A - Oggetti d'arte Parte B - Oggetti da collezione Parte C - Oggetti d'antiquariato ALLEGATO X - ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 Parte A - Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta Parte B - Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare ALLEGATO XI Parte A - Direttive abrogate e loro modificazioni successive Parte B - Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 411) ALLEGATO XII - TAVOLA DI CONCORDANZA

Titolo I. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

1. La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

2.

Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.

A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d'IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

Art. 2

1. Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

  1. a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

  2. b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

    1. i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni previste agli articoli 33 e 36;

    2. ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

    3. iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della direttiva 92/12/CEE, da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1;

  3. c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

  4. d) le importazioni di beni.

2.

  1. a) Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

    1. i) i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

    2. ii) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all'assistenza in mare ed alla pesca costiera;

    3. iii) gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

  2. b) Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:

    1. i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6000 km;

    2. ii) per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;

    3. iii) per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.

  3. c) Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

3. Sono considerati «prodotti soggetti ad accisa» i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.

Art. 3

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

  1. a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151, effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;

  2. b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a) e all'articolo 4 e diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.

2.

Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera, nell'anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri, che non può essere inferiore alla somma di 10000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;

  2. b) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).

La soglia di riferimento è costituita dall'importo globale, al netto dell'IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), il diritto di optare per il regime generale previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

Art. 4

Oltre alle operazioni di cui all'articolo 3, non sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:

  1. a) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325;

  2. b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti dall'articolo 327, paragrafo 3, quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione;

  3. c) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all'asta.

Titolo II. Ambito d'applicazione territoriale

Art. 5

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

  1. 1) «Comunità» e «territorio della Comunità», l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2):

  2. 2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro», il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 299, esclusi il territorio o i territori menzionati all'articolo 6 della presente direttiva;

  3. 3) «territori terzi», i territori che sono menzionati all'articolo 6;

  4. 4) «paese terzo», ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.

Art. 6

1. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

  1. a) Monte Athos;

  2. b) isole Canarie;

  3. c) dipartimenti francesi d'oltremare;

  4. d) isole Aland;

  5. e) isole Anglo-Normanne.

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

  1. a) isola di Helgoland;

  2. b) territorio di Büsingen;

  3. c) Ceuta;

  4. d) Melilla;

  5. e) Livigno;

  6. f) Campione d'Italia;

  7. g) le acque italiane del Lago di Lugano.

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati paesi terzi.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di Cipro.

Art. 8

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.

Titolo III. Soggetti passivi

Art. 9

1.

Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

2. Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità.

Art. 10

La condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

Art. 11

Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

Art. 12

1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

  1. a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;

  2. b) la cessione di un terreno edificabile.

2.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera «fabbricato» qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano «terreni edificabili» i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.

Art. 13

1.

Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.

2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 ter.

Titolo IV. Operazioni imponibili

Capo 1. Cessioni di beni

Art. 14

1. Costituisce «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2. Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

  1. a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;

  2. b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;

  3. c) il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

3. Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.

Art. 15

1. Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.

2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:

  1. a) determinati diritti sui beni immobili;

  2. b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;

  3. c) le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.

Art. 16

È assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

Tuttavia, non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso i prelievi ad uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni.

Art. 17

1.

È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

  1. a) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite all'articolo 33;

  2. b) la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 36;

  3. c) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all'articolo 37;

  4. d) la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;

  5. e) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli articoli 138, 146, 147, 148, 151 e 152;

  6. f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

  7. g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

  8. h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.

3. Qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.

Art. 18

Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso le operazioni seguenti:

  1. a) la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nell'ambito di detta impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA;

  2. b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato ad imposta, quando detto bene ha dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della sua destinazione conformemente alla lettera a);

  3. c) ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a).

Art. 19

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo.

Capo 2. Acquisti intracomunitari di beni

Art. 20

Si considera «acquisto intracomunitario di beni» l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. Questo Stato membro concede all'importatore, designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, il rimborso dell'IVA assolta a titolo d'importazione nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

Art. 21

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.