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Sez. L - , Sentenza n. 29237 del 06/12/2017 (Rv. 646392 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata - Mancata consegna per assenza del destinatario - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646392-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile tale principio alla comunicazione dell’invito a presenziare all’audizione disciplinare, effettuata al lavoratore per il tramite dell’ufficiale giudiziario, escludendo che potesse trovare applicazione l’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1992).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1992 num. 890 art. 8, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)