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Sez. 3, Sentenza n. 1611 del 23/05/1972 (Rv. 358412 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INTENZIONE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA - MANIFESTAZIONE - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - FORME - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358412-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INTENZIONE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA - MANIFESTAZIONE - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - FORME - FATTISPECIE.*

La volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa puo essere manifestata in ogni valido modo idoneo, e pure se implicito, purche in maniera inequivocabile, e quindi anche attraverso fatti incompatibili con una diversa volonta. (nella specie il diniego alla proroga del termine, stabilito per il versamento del residuo prezzo di una vendita immobiliare, e stato ritenuto idonea manifestazione dell'intenzione di avvalersi della pattuita clausola risolutiva espressa). (Conf 4052'69, mass n 344570; 2900'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)