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Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 20/03/2012 (Rv. 622035 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Vendita forzata di immobile di pregio artistico - Difetto di autorizzazione del ministero per i beni culturali - Legittimazione del debitore esecutato a far valere la nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622035-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE

Il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di nullità dell'alienazione, dall'art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti, è prevista nell'interesse dello Stato, con la conseguenza che il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la mancanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)