Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 13/12/1969 (Rv. 344397 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - QUALIFICAZIONE DI UN ATTO PROCESSUALE - SINDACATO DI MERITO DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - QUALIFICAZIONE DI UN ATTO PROCESSUALE - SINDACATO DI MERITO DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Perche la Corte di Cassazione possa esercitare il Sindacato di merito in ordine alla qualificazione di un atto processuale, e indispensabile che questo appartenga al giudizio che ha dato luogo alla impugnazione davanti alla Corte stessa, perche solo in tale ipotesi puo configurarsi il vizio di error in procedendo da parte del giudice di merito. (nella specie, e stato escluso che ricorresse un caso di error in procedendo, in quanto la parte ricorrente addebitava alla Corte del merito di avere inesattamente interpretato gli Atti e l'attivita di una delle parti nel procedimento svoltosi in Sede amministrativa e definito con decisione della commissione centrale delle imposte, e di avere conseguentemente ritenuta l'insussistenza di un giudicato parziale. La Corte suprema, nell'affermare il principio di cui in massima, ha chiarito che, in tale situazione, ed in considerazione dell'oggetto della doglianza avverso la sentenza della Corte di appello, si trattava di error in iudicando, in ordine al quale e consentito un mero Sindacato di legittimita).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 48, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)