Sez. 1 - , Ordinanza n. 25317 del 25/10/2017 (Rv. 646031 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo non opposto - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione a pretesa autonoma - Esclusione – Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico con riguardo alle sole questioni dedotte ed a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione, restando, invece, esclusa la pretesa afferente ad un diverso ed autonomo rapporto contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva ritenuto preclusa dal giudicato l'azione risarcitoria del cliente per violazioni di un contratto uniforme di strumenti derivati imputabili alla banca, ancorché il monitorio passato in giudicato concernesse il credito vantato da quest’ultima in relazione ad un distinto negozio di conto corrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)