Sez. 2, Sentenza n. 2476 del 28/04/1979 (Rv. 398791 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - UTILIZZAZIONE DELLE NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - POTERE DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - UTILIZZAZIONE DELLE NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - POTERE DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e non e necessario che egli specifichi in motivazione le ragioni per le quali, nel caso concreto, esso non sia stato esercitato. (V 1015/78, mass n 390352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)