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Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Testo in vigore al

Art. 19 Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4- bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.".

Art. 20 Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalita' e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalita' e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Titolo V. Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali

Art. 21 Applicazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e' sostituito dal seguente:
" 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti.".

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21-bis Sospensione dei termini delle indagini preliminari

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, e' aggiunto il seguente:
"La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata"
.

Art. 21-quater Procuratore nazionale antimafia

1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali".

2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalita' urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21-quinquies Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia

1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto".

Art. 21-sexies Reversibilita' delle funzioni

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimita' o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.

Titolo VI. Disposizioni concernenti le misure di prevenzione

Art. 22 Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni

01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, gia' sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una localita' specificatamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.
3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423".

02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo e' soppresso.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.".

1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 22-bis Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale".

2. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 10".

3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti".

Art. 23 Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.".

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".

Art. 24 Misure di prevenzione patrimoniali

1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-quater . - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648- bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648- bis e 648- ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita'.
3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento .
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater , 2-quinquies , 2-sexies , 2-septies e 2-octies. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.".
"Art. 3-quinquies. - 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.
2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale puo' stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.".

Titolo VII. Attivita' di prevenzione

Art. 25-bis Perquisizioni di edifici

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo .

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 25-ter Intercettazioni preventive

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare con decreto dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione , ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonche' l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l' attivita' di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per i periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

Titolo vii-bis. Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similiari

Art. 25-quinquies Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

1. E' istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

  1. a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

  2. b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

  3. c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

  4. d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41-bis del codice penale.

Art. 25-sexies Composizione della commissione

1. La commissione e' composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 25-septies Audizioni e testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 25-octies Richiesta di atti e documenti

1. La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ed alla commissione di cui al presente titolo.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 25-novies S e g r e t o

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.