Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 184 del 1992
Massime (2)
Massima n. 18051
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
- Fase di delibazione senza contraddittorio
- Ordinanza che dichiara ammissibile il ricorso
- Effetti
- Preclusione al riesame dell'ammissibilità nella successiva fase di merito
- Esclusione.
Leggi la massima
L'ordinanza che - concludendo la fase di mera delibazione senza contraddittorio - dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e ne ordina la notificazione al convenuto, lascia impregiudicata ogni decisione, anche in punto di ammissibilità, nella successiva fase a contraddittorio pieno.
Parametri
- art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 18052
- Ordinamento giudiziario
- Uffici direttivi
- Nomina del presidente della corte d'appello di palermo
- Deliberazione del consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991
- Rifiuto del ministro di grazia e giustizia di proporre il relativo decreto del presidente della repubblica
- Conflitto fra poteri proposto dal C.S.M. nei confronti del ministro nonché del presidente del consiglio dei ministri
- Fase di delibazione
- Ammissibilità del ricorso
- Fissazione del termine per la notificazione (giorni trenta).
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto dello stesso Ministro di dar corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla deliberazione di nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo adottata dal ricorrente Consiglio superiore nella seduta dell'11 dicembre 1991, va dichiarato ammissibile in sede di prima delibazione (art. 37, comma quarto, L. n. 87 del 1953), in quanto, per un verso ciascuno degli organi interessati al conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 110, 95 Cost.); mentre, per altro verso, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'è quella conferita al C.S.M. in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.).
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato in Cancelleria il 20 marzo 1992, ed iscritto al n. 41 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 marzo 1992, il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò delegato dal Presidente, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto opposto dal Ministro di dare corso, mediante la proposta del relativo decreto del Presidente della Repubblica, alla deliberazione di nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo, nella persona del dott. Pasquale Giardina, deliberazione adottata da esso Consiglio nella seduta dell'11 dicembre 1991;
che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto del rifiuto opposto dal Ministro, delle attribuzioni garantite ad esso Consiglio da norme costituzionali in tema di provvedimenti sullo stato dei magistrati e in particolare di conferimento di uffici direttivi, e ha chiesto che sia dichiarato che non spetta al Ministro il potere di non dare corso alla suindicata deliberazione; o, in via subordinata, che non spetta al Ministro il potere di impedire, "negando il proprio positivo concerto alla proposta di nomina", la deliberazione stessa;
punto 2
Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti a questa Corte;
che, infatti, per un verso ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 110, 95 Cost.);
che, per altro verso, è lamentata in concreto la lesione di una data attribuzione costituzionalmente garantita, qual è quella conferita al Consiglio superiore della magistratura in ordine allo status dei magistrati (art. 105 Cost.);
che, pertanto, va dichiarato ammissibile il ricorso, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di ammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati agli organi indicati nel ricorso stesso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze