Sez. L - , Sentenza n. 31489 del 05/12/2018 (Rv. 652011 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | ANAS - Trasformazione in ente pubblico economico - Devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Regime transitorio - Regola della giurisdizione ordinaria - Eccezione della giurisdizione amministrativa - Impugnativa di una pluralità di contratti a termine - Assenza di una prospettazione unitaria - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In seguito alla trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995 - che segna il "discrimen" temporale ai fini del riparto di giurisdizione per i rapporti di lavoro alle dipendenze dell'ente - rimane devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in forza della norma di diritto transitorio di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 143 del 1994, l'impugnativa di una pluralità di contratti a termine anteriori a tale epoca, quando non venga in rilievo, nella prospettazione del ricorrente, un profilo unitario che consenta di raccordarli ad un contratto successivo al momento di trasformazione dell'azienda, non trovando in tal caso applicazione il principio di infrazionabilità della giurisdizione affermato in relazione ai casi contraddistinti dall'unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143, DPCM 26/07/1995 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)