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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 195 del 2009

Decisione
decisa il 2009-06-22, depositata il 2009-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:195
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 33519

  • Patrocinio a spese dello Stato
  • Procedimento civile
  • Anticipazione, da parte dell'Erario, dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio
  • Mancata previsione
  • Lamentata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi previsti per altri professionisti nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali
  • Asserita lesione del diritto di difesa
  • Questione identica ad altra già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del 2008. - Sulla possibilità, per il c.t.u., di ottenere il pagamento mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, delle somme dovute, vedi sentenza n. 287/2008 - Sull'eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto dal giudice a quo, vedi sentenza n. 287/2008 - Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa, vedi sentenza n. 287/2008

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo, sul ricorso proposto da M.R., con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede l'anticipazione, da parte dell'erario, dell'onorario dell'ausiliario del magistrato «designato per l'esecuzione di accertamento tecnico preventivo richiesto da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato»; che il rimettente è chiamato a decidere sul ricorso proposto da R.M. avverso il decreto con il quale, in qualità di consulente tecnico di ufficio, gli sono stati liquidati gli onorari e le spese per l'opera prestata nell'ambito del procedimento cautelare promosso da T.M.L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato; che, in particolare, l'impugnato provvedimento stabilisce che le somme dovute al consulente sono poste a carico di T.M.L. con la clausola che, stante l'ammissione di questa ultima al beneficio indicato, possono essere liquidate mediante la loro prenotazione a debito; che il Tribunale, dopo aver affermato la propria legittimazione a sollevare la presente questione, riporta, condividendone i contenuti, le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza del Tribunale di Trapani del 20 dicembre 2006 con la quale è stato sollevato il medesimo dubbio di legittimità costituzionale; che, in particolare, il rimettente ritiene che, in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che l'opera svolta dal consulente tecnico di ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; che, a parere del Tribunale, la possibilità che il consulente di ufficio presti la sua opera a titolo gratuito si ha anche nei casi come quello in esame, in quanto l'accertamento tecnico preventivo può concludersi senza che vi sia un successivo procedimento di merito al cui esito è possibile pronunciarsi sulla domanda e, quindi, porre a carico del soccombente le spese della consulenza; che, sempre secondo il rimettente, la disposizione censurata determina una disparità di trattamento, in quanto, nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, preclude al consulente d'ufficio di ottenere l'anticipazione del proprio compenso a carico dell'erario, prevista, invece, per altre figure professionali che intervengono nell'ambito dei diversi procedimenti giurisdizionali; che il Tribunale ritiene la questione «rilevante per la decisione sul ricorso con il quale viene chiesta la sospensione dell'esecutorietà del decreto di pagamento in relazione alla condizione in esso contenuta; sospensione che, prevista dal comma 3 dell'articolo 170, è necessaria a far divenire effettivo il diritto al compenso con l'immediato pagamento dello stesso da parte dell'Erario»; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata; che, in via preliminare, la difesa erariale rileva che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Trapani, cui il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del 2008 di questa Corte; che, a parere dell'Avvocatura, il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, chiedendo, peraltro, alla Corte un intervento manipolativo al di fuori da qualsiasi vincolo costituzionale, in quanto il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, è libero di adottare differenti procedimenti volti alla liquidazione degli onorari e delle spese dei professionisti che, a vario titolo, intervengono nei diversi procedimenti giurisdizionali; che, quanto alla presunta lesione dell'art. 24 della Costituzione, la difesa erariale rileva che la Corte ha affermato che il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio (ordinanza n. 446 del 2007); che, infine, non vi sarebbe alcuna lesione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non può utilizzarsi quale tertium comparationis una norma eccezionale rispetto al sistema normativo e, quindi, insuscettibile di estensione.
punto 2
Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario; che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha dichiarato non fondata identica questione, in quanto il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto; che, infine, con la indicata sentenza si è anche affermato che la disposizione censurata non lede il diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio, posto che l'art. 63 del codice di procedura civile prevede l'obbligo del consulente di prestare il suo ufficio; che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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