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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 luglio 1986, causa 235/84

Decisione
decisa il 1986-07-10
ECLI
ECLI:EU:C:1986:303

Epigrafe

Sentenza della Corte 10 luglio 1986 Nella causa 235/84 Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Armando Toledano Laredo, e dal sig. Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 aprile 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE.
punto 2
La direttiva n. 77/187, adottata in base, segnatamente, all'art. 100 del trattato, mira, a tenore del suo preambolo, a « proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ». Essa ha lo scopo di garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il cessionario.
punto 3
Più in Particolare, la direttiva prescrive, nell'art. 3, n. 1, il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e, nell'art. 3, n. 2, la conservazione, da parte del cessionario dopo il traslenmento, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo. 1 uttavia, a norma del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, i precitati nn. 1 e 2 « non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli stati membri ». Per quanto riguarda tali diritti, l'art. 3, n. 3, secondo comma, recita come segue: « Gli stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari citati al primo comma ».
punto 4
L'art. 6 della direttiva impone inoltre al cedente e al cessionario taluni obblighi di informazione e di consultazione nei confronti dei lavoratori interessati dal trasferimento. Le informazioni prescritte vertono sul motivo del trasferimento e sulle conseguenze dello stesso per i lavoratori nonché sulle misure previste nei loro confronti; esse devono essere comunicate ai rappresentanti dei lavoratori interessati in tempo utile e comunque prima che i lavoratori siano direttamente danneggiati dal trasferimento nelle loro condizioni di impiego e di lavoro (n. 1). Il cedente e il cessionario, qualora prevedano misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, sono inoltre tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a dette misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo (n. 2).
punto 5
A norma dell'art. 8 della direttiva, gli stati membri erano tenuti a conformarsi alla stessa entro due anni dalla sua notifica. Nel caso della Repubblica italiana detto termine è scaduto il 16 febbraio 1979, poiché la direttiva era stata notificata il 16 febbraio 1977.
punto 6
La Commissione ritiene che la normativa italiana non sia conforme sotto due aspetti a quanto stabilito dalla direttiva. In primo luogo, contrariamente a quanto prescrive l'art. 3, n. 3, secondo comma della direttiva, detta normativa non garantirebbe la tutela dei diritti dei lavoratori e degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia spettanti in base a regimi complementari di previdenza sociale; in secondo luogo, essa non imporrebbe al cedente e al cessionario obblighi in materia di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati che siano conformi a quanto stabilito dall'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva. Di conseguenza la Commissione, dopo uno scambio di lettere con il governo italiano e dopo aver emesso il parere motivato ai sensi dell'art. 169, primo comma, del trattato, ha proposto il presente ricorso per inadempimento basato sulle due censure summenzionate.

SENTENZA › In diritto › Sull'attuazione dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva n. 77/187

punto 7
Per quanto attiene innanzitutto alla censura secondo cui l'art. 3, n. 3, secondo comma della direttiva n. 77/187 non è stato completamente recepito nel diritto nazionale, è pacifico che la Repubblica italiana non ha adottato norme specifiche per dare attuazione alla suddetta disposizione comunitaria. Tuttavia, le parti sono di diverso avviso sulla questione di sapere se la normativa italiana vigente fosse già conforme agli obblighi derivanti dalla disposizione di cui trattasi.
punto 8
Il governo italiano fa riferimento, a questo proposito, a due norme del codice civile italiano, e cioè agli artt. 2112 e 2117 i quali, come interpretati dalla corte suprema di cassazione, garantirebbero ai lavoratori una tutela almeno uguale a quella prescritta dalla direttiva. Dette norme recitano come segue: « Art. 2112. Trasferimento dell'azienda In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data all'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuta conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. (...)». « Art. 2117. Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro ».
punto 9
Il governo italiano precisa che l'art. 2112 dispone in generale la sostituzione, nel contratto di lavoro, del precedente titolare dell'impresa con il nuovo titolare. Detto articolo si applicherebbe, in base ad una giurisprudenza costante, anche ai diritti derivanti dai regimi complementari di previdenza sociale, poiché questi regimi attribuirebbero ai lavoratori diritti nell'ambito del loro rapporto di lavoro con l'imprenditore. A sostegno di detta tesi, il governo italiano si richiama a varie sentenze della corte suprema di cassazione il cui testo esso ha inviato a questa Corte. Da queste decisioni giurisprudenziali emergerebbe che le prestazioni spettanti in forza di regimi previdenziali complementari costituiscono veri e propri crediti di lavoro e che la prosecuzione di tali regimi con il cessionario è garantita in quanto elemento del contratto di lavoro, indipendentemente dal fatto che i fondi di cui trattasi siano interni o esterni all'impresa.
punto 10
Quanto all'art. 2117, il governo italiano rileva che esso aggiunge un'ulteriore garanzia a favore dei lavoratori o degli ex lavoratori poiché garantisce il pagamento delle loro spettanze.
punto 11
La Commissione contesta dette asserzioni, deducendo, in particolare, che non esiste una giurisprudenza sufficientemente univoca e consolidata che faccia rientrare i crediti per prestazioni integrative di vecchiaia e ai superstiti nel campo di applicazione delle disposizioni richiamate dal governo italiano.
punto 12
Quanto all'art. 2112 del codice civile, essa sostiene che detto articolo non riguarda i regimi previdenziali complementari costituiti al di fuori dell'impresa, mediante fondi dotati di propria soggettività giuridica, poiché in tali casi i crediti dei lavoratori per prestazioni non sono rivolti verso l'imprenditore o l'impresa, ma verso un'entità terza rispetto al rapporto di lavoro.
punto 13
La Commissione ammette che l'art. 2117 porti a sottrarre i fondi speciali di previdenza alle pretese dei creditori particolari dell'imprenditore. Detta norma, però, non garantirebbe la salvaguardia dei diritti dei lavoratori nel caso in cui il nuovo imprenditore non intenda conservare detto regime previdenziale complementare.
punto 14
Le parti non sono quindi d'accordo sulla portata della citata normativa nazionale e, in particolare, sulla questione di stabilire se, secondo detta normativa, i diritti maturati dai lavoratori e dagli ex lavoratori in base a regimi previdenziali complementari siano considerati in tutti i casi come diritti sorti dal rapporto di lavoro, con la conseguenza che essi sono, per questo motivo, trasferiti integralmente dal cedente al cessionario, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva. La decisione su tale questione dipende dall'applicazione data, in pratica, alle norme nazionali di cui trattasi, in particolare dai giudici competenti. A questo proposito, il governo italiano ha prodotto varie decisioni giurisprudenziali. Per contro, la Commissione non ha presentato alcun dato che possa attestare la fondatezza dei suoi dubbi e, in particolare, non ha prodotto pronunce giurisprudenziali nel senso da lei indicato né ha menzionato alcun caso concreto in cui i diritti dei lavoratori interessati non siano stati tutelati nella misura integrale prescritta dalla direttiva.
punto 15
Si deve quindi constatare che la Commissione non ha sufficientemente provato che l'ordinamento giuridico italiano non garantisca integralmente la tutela prescritta dall'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva n. 77/187.
punto 16
Di conseguenza, la prima censura dev'essere disattesa.

SENTENZA › In diritto › Sull'attuazione dell'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva n. 77/187

punto 17
Per quanto attiene alla censura secondo cui l'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva n. 77/187 non è stato completamente recepito nel diritto nazionale, emerge dal fascicolo che il diritto italiano prescrive talune procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. Dette procedure sono contemplate da contratti collettivi e dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, recante norme intese ad agevolare la mobilità dei lavoratori e relative alla cassa integrazione guadagni.
punto 18
La Commissione sostiene che gli atti suddetti non garantiscono l'adempimento generale e incondizionato degli obblighi derivanti dalla direttiva. Infatti il campo di applicazione dei contratti collettivi sarebbe limitato a settori economici determinati e alle organizzazioni imprenditoriali o imprese nonché alle organizzazioni sindacali contraenti. Dal canto suo, la legge 26 maggio 1978, n. 215, costituirebbe una legge avente carattere eccezionale ed avrebbe, per questo motivo, un campo di applicazione limitato.
punto 19
Il governo italiano non contesta queste affermazioni di fatto della Commissione. Esso si è limitato a sottolineare, in corso di causa, che sono proprio i contratti collettivi più diffusi e significativi che riconoscono da anni il diritto del lavoratore all'informazione e disciplinano le procedure adeguate a favore dei lavoratori interessati, e che inoltre obblighi analoghi sono contemplati dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, quanto alle imprese dichiarate in stato di crisi.
punto 20
A proposito di tali osservazioni occorre ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 30 gennaio 1985 (causa 143/83, Commissione/Danimarca, Race. 1985, pag. 427), anche se gli stati membri possono affidare in primo luogo alle parti sociali la realizzazione degli scopi di politica sociale perseguiti da una direttiva in materia, questa facoltà non li dispensa tuttavia dall'obbligo di garantire che tutti i lavoratori della Comunità possano fruire della tutela stabilita dalla direttiva in tutta la sua ampiezza. La garanzia statale deve quindi intervenire in tutti i casi in cui manchi un'altra tutela effettiva.
punto 21
Già dalle dichiarazioni del governo italiano emerge che solo taluni contratti collettivi prescrivono procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati da un trasferimento d'impresa. Detti contratti, per quanto diffusi e significativi possano essere, riguardano solo settori economici determinati e, per la loro stessa natura, creano obblighi unicamente nell'ambito dei rapporti tra i lavoratori membri dell'organizzazione sindacale di cui trattasi e i datori di lavoro o le imprese vincolati dai contratti stessi.
punto 22
È inoltre assodato che la legge 26 maggio 1978, n. 215, la quale si applica alle sole imprese dichiarate « in crisi » con decreto del ministro del lavoro e per le quali si prospetti una possibilità di risanamento attraverso il trasferimento, non è idonea a garantire l'integrale attuazione della direttiva.
punto 23
La Repubblica italiana era quindi tenuta ad adottare provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi adeguati per garantire che tutti i lavoratori che possano essere interessati da un trasferimento d'impresa e che non siano tutelati da contratti collettivi fruiscano della tutela prescritta dall'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva.
punto 24
Per questi motivi si deve constatare, per quanto riguarda la seconda censura formulata dalla Commissione, che la Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente all'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti. Nella fattispecie, poiché ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, le spese devono essere compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente all'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mackenzie Stuart Koopmans Everling Joliet Bosco Galmot Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 luglio 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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