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Sez. 1, Sentenza n. 5506 del 07/06/1994 (Rv. 486914 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Somme dovute dalla P.A. per l'occupazione illegittima - Anatocismo - Disciplina - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486914-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosidetti debiti di valore, quali quelli costituiti dalle somme dovute dalla P.A. per l'occupazione illegittima di un fondo destinato all'espropriazione per pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)