Sez. 5, Ordinanza n. 4109 del 23/10/1967 Cc. (dep. 09/11/1967) Rv. 105935 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - PROVVEDIMENTO EMESSO SENZA PREVENTIVO AVVISO ALL'IMPUTATO AVENTE FACOLTA DI RINUNZIA AL BENEFICIO - PROCEDIMENTO GIA NOTO ALL'INTERESSATO - NULLITA - ESCLUSIONI - FATTISPECIE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - PROVVEDIMENTO EMESSO SENZA PREVENTIVO AVVISO ALL'IMPUTATO AVENTE FACOLTA DI RINUNZIA AL BENEFICIO - PROCEDIMENTO GIA NOTO ALL'INTERESSATO - NULLITA - ESCLUSIONI - FATTISPECIE.*
Non incorre in nullita il giudice del merito che, in Sede di Atti preliminari al dibattimento, dichiari la sopravvenuta Estinzione di un reato per amnistia, senza alcun preventivo avviso all'imputato il quale, secondo il provvedimento di clemenza, avrebbe la facolta di rinunciare al beneficio, in quanto l'incisò sentite le partì, contenuto nell'art 421 cod proc pen, deve essere inteso in senso restrittivo, relativamente ai soli provvedimenti camerali pronunziati senza che l'imputato abbia avuto notizia del procedimento iniziato a suo carico. (nella specie, si trattava di procedimento da tempo iniziato ed istruito, concluso in primo grado con sentenza assolutoria, gravata da appello del PM ritualmente notificato all'imputato). (Conf 103122, 100776, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)