Sez. 1, Sentenza n. 9384 del 27/04/2011 (Rv. 617144 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE | Svolgimento di attività non autorizzata - Responsabilità degli amministratori - Sussistenza - Fondamento - Difetto di delega - Rilevanza - Esclusione - Breve durata della carica - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE
Nell'ambito dell'organizzazione sociale, la centralità del ruolo spettante agli amministratori (ai quali non è soltanto demandata l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, svolgendo essi anche una funzione propulsiva dell'attività di quest'ultima, oltre ad avere la gestione dell'attività sociale e a poter compiere, nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto della società) fonda la riconducibilità alla loro condotta dell'esercizio di un'attività non autorizzata, non essendo ipotizzabile che una così vistosa deviazione dai limiti segnati dalla disciplina di settore possa verificarsi senza l'apporto o al di fuori del controllo dell'organo cui compete la gestione dell'attività sociale. Né ha alcun rilievo il difetto di delega, permanendo il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a carico degli amministratori dal secondo comma dell'art. 2392 cod. civ., anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. Neppure vale ad escludere la responsabilità degli amministratori sprovvisti di delega la circostanza che essi abbiano ricoperto detta carica per breve tempo, stante la natura solidale della responsabilità di cui alla norma citata, sicché l'entità del contributo causale fornito da ciascun amministratore e la graduazione delle rispettive colpe possono assumere rilievo esclusivamente ai fini della commisurazione dell'eventuale sanzione amministrativa nonché ai fini dell'azione di regresso. (Fattispecie - cui, "ratione temporis", é applicabile l'art. 2392 cod. civ. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - relativa ad azione di responsabilità proposta da una società nei confronti degli amministratori e dei sindaci della stessa e di rivalsa di quanto da essa dovuto all'ISVAP per le sanzioni irrogate a causa dell'esercizio non autorizzato di attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi").
Riferimenti normativi: Legge 10/06/1978 num. 295, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)