Codice civile
Testo in vigore al
Capo III. Dell'indegnita'
Art. 463 Casi d'indegnita'
1. E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche' non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita' a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge ... dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile ... con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e' stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e' stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
1. L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Art. 465 Indegnita' del genitore
1. Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
1. Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.
2. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e' stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
Capo IV. Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.
2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.15
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.
3. Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
4. Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V. Dell'accettazione dell'eredita'
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
1. L'eredita' puo' essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
2. L'accettazione col beneficio d'inventario puo' farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 471 Eredita' devolute a minori o interdetti
1. Non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472 Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati
1. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
Art. 473 Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
1. L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
2. Il presente articolo non si applica alle societa'.
Art. 474 Modi di accettazione
1. L'accettazione puo' essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
1. L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
2. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
3. Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.
Art. 476 Accettazione tacita
1. L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
1. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
1. Se il chiamato all'eredita' muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
2. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
3. La rinunzia all'eredita' propria del trasmittente include rinunzia all'eredita' che al medesimo e' devoluta.
Art. 480 Prescrizione
1. Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.
2. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
3. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
1. Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
1. L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.
2. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
Art. 483 Impugnazione per errore
1. L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.
2. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.
3. L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.