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Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011 (Rv. 620791 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE | Divisione ereditaria - Art. 723 cod. civ. - Vendita - Conti fra condividenti - Domanda di restituzione dei frutti - Ricomprensione in quella di resa dei conti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620791-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE

In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l'altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)