Sez. 6, Sentenza n. 22608 del 04/03/2026 Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290176-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Stato di origine della decisione non parte della CEDU - Verifica della violazione in concreto dell’art. 6 CEDU - Obbligatorietà - Conseguenze - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, la Corte di appello, ex art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., è tenuta a verificare, anche nel caso in cui lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, se, nel procedimento a quo, siano state violate, in concreto, le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6, parr. 1 e 3, CEDU, dovendo rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera ove accerti gravi violazioni delle stesse. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato della Città del Vaticano, riconosciuta in Italia per l'esecuzione delle statuizioni civili, rispetto alla quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul rilievo che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 734, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)