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Sez. 1, Sentenza n. 5254 del 04/04/2003 (Rv. 562171 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto prefettizio - Ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 13, comma ottavo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Termine - Computo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562171-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, al termine perentorio di cinque giorni, previsto dall'art. 13, comma ottavo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria avverso il decreto prefettizio di espulsione, si applica la proroga della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si riferisce non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)