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Sez. 4, Sentenza n. 185 del 28/01/1966 Ud. (dep. 28/04/1966) Rv. 101257 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - CONTRAVVENTORE CONFESSO - OBBLIGATORIETA DELLA CONTESTAZIONE - OMESSA CONSEGNA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - OMESSA NOTIFICAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101257-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - CONTRAVVENTORE CONFESSO - OBBLIGATORIETA DELLA CONTESTAZIONE - OMESSA CONSEGNA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - OMESSA NOTIFICAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE.*

E improcedibile l'Azione penale in relazione alle contravvenzioni stradali se non siano state rispettate le forme previste dal codice della strada. In particolare non e procedibile l'Azione, sia riguardo alle contravvenzioni oblazionabili che a quelle non oblazionabili, se non siasi proceduto a contestazione nei confronti del contravventore, anche se confesso, o non gli sia stato consegnato il verbale di accertamento, ne si sia provveduto alle opportune notifiche entro i termini previsti.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)