Sez. 4, Sentenza n. 11325 del 27/11/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151396 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - INOPPUGNABILITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - INOPPUGNABILITÀ.*
Il provvedimento giudiziale conclusivo dell'istruzione si sostanzia in un atto processuale, che chiude la fase istruttoria complessivamente ed unitariamente intesa e, quando dispone il rinvio a giudizio dell'imputato, non è impugnabile né ricorribile né definitivo. (per dei riferimenti MM. Nn. 148278 anno 1981, 134831 anno 1976, V. Anche mass. N. 109020 anno 1968; mass. N. 143926 anno 1980 in relazione, però, all'ordinanza di rinvio a giudizio con mandato di cattura).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)