Sez. 4, Sentenza n. 4073 del 23/02/1996 Ud. (dep. 19/04/1996) Rv. 205188 - 01
Pena - Sospensione condizionale | Prognosi sfavorevole - Formulazione sulla base dei precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. - Diniego del beneficio - Legittimità - Indipendenza del giudizio prognostico dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen..
Pena - Sospensione condizionale
Legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen.. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., per altro, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)