diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2565 del 04/05/1979 (Rv. 398901 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398901-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, il giudizio sull'attendibilita dei testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto e a preferenza di altre, sono rimesse al sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale ha il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, con un'adeguata motivazione che sia immune da vizi logici e giuridici. (Conf 4499/76, mass n 383225).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)