Sez. 3, Sentenza n. 13014 del 30/12/1993 (Rv. 484919 - 01)
Esecuzione forzata - Nave ed aeromobile (esecuzione su) - Competenza | Funzionale e inderogabile del Tribunale e del Pretore nella cui circoscrizione la nave o il galleggiante si trova - Concorrenza di tale competenza con quella del foro generale dell'art. 18 cod. proc. civ. - Esclusione - Eccezione di incompetenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Sussistenza.
Esecuzione forzata - Nave ed aeromobile (esecuzione su) - Competenza
L'espropriazione forzata di natante va promossa, ai sensi dell'art. 643 cod. nav., davanti al Tribunale o al Pretore, nella circoscrizione del quale la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori o navi minori o galleggianti, e tale foro, al pari di quelli concorrenti per i sinistri marittimi, previsti dall'art. 590 cod. nav., ha carattere funzionale e inderogabile e, pertanto, non concorre con il foro generale dell'art. 18 cod. proc. civ., mentre la relativa eccezione d'incompetenza, essendo rilevabile "ex officio", può essere proposta in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Navig. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)