Sez. 2, Sentenza n. 1931 del 15/06/1968 (Rv. 333931 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIPENDENTE AVVENTIZIO DI ENTE LOCALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE IN PIANTA STABILE - PENSIONE GIA MATURATA - MANTENIMENTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIPENDENTE AVVENTIZIO DI ENTE LOCALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE IN PIANTA STABILE - PENSIONE GIA MATURATA - MANTENIMENTO.*
L'Esercizio della facolta di riscatto, di cui all'art 66 del RDL 15 aprile 1926, n 679, del precedente periodo di avventiziato, da parte dell'assicurato, assunto in pianta stabile ed iscritto alla cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, lascia inalterato il precedente rapporto assicurativo obbligatorio, talche il titolare di pensione, a carico di un trattamento previdenziale sostitutivo, conserva, anche nel caso di periodi di servizio prestati anteriormente all'inizio del predetto rapporto sostitutivo, la pensione gia maturata in base ai contributi versati per i periodi stessi, riguardanti l'Assicurazione generale obbligatoria.*
Riferimenti normativi: Legge 15/04/1926 num. 679 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)