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Sez. L, Sentenza n. 4994 del 22/11/1989 (Rv. 464299 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA CONTEMPLATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL SETTORE METALMECCANICO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - PORTATA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA NELLA QUALIFICA OPERAIA PRIMA DEL PASSAGGIO ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA E INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA SUCCESSIVAMENTE - CRITERI DI CALCOLO NEL CASO DI RAPPORTO A CAVALLO DELLA RIFORMA EX LEGGE CIT..*
Stato
decisa il 1989-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464299-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA CONTEMPLATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL SETTORE METALMECCANICO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - PORTATA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA NELLA QUALIFICA OPERAIA PRIMA DEL PASSAGGIO ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA E INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA SUCCESSIVAMENTE - CRITERI DI CALCOLO NEL CASO DI RAPPORTO A CAVALLO DELLA RIFORMA EX LEGGE CIT..*

Con riguardo alla disciplina contemplata dalla contrattazione collettiva per il settore metalmeccanico prima dell'introduzione del trattamento di fine rapporto (legge n. 297 del 1982), disciplina che prevedeva la liquidazione intermedia dell'indennità di anzianità maturata nella qualifica operaia all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia, tale ultima indennità, unitamente a quella successivamente maturata nella qualifica impiegatizia, va calcolata - nel caso di rapporto di lavoro a cavallo della riforma introdotta con la citata legge n. 297 del 1982 - secondo la precedente disciplina contrattuale fino al 31 maggio 1982 e - successivamente a tale data - entrambe vanno cumulate al T.F.R. computato secondo la nuova disciplina legale per essere poi la somma complessiva, così risultante, corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto. (V 2967/89, mass n 463154; (V 1222/88, mass n 457427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)