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Sez. 2, Sentenza n. 967 del 01/02/1994 (Rv. 485163 - 01)

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore | Direzione dei lavori appaltati - Potere di ingerenza riservato contrattualmente al committente - Responsabilità dell'appaltatore - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485163-01

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore

In tema di appalto anche nel caso in cui risulti contrattualmente riservato al committente il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati deve intendersi di massima mantenuto all'appaltatore un margine di autonomia che gli impone di attenersi comunque alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte il risultato tecnico conforme alle sue esigenze, cosicché la responsabilità dell'appaltatore può restare esclusa solo quando egli abbia reso edotto il committente dell'erroneità e della incongruenza delle istruzioni esecutive impartitegli e ciò nonostante abbia dovuto attenersi a dette istruzioni per essergli state le stesse ribadite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)