Sez. 1, Sentenza n. 5232 del 04/03/2009 (Rv. 606968 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Discordanza tra indirizzo risultante da un timbro apposto sulla sentenza notificata e quello indicato nella elezione di domicilio - Prevalenza del domicilio reale - Individuazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notifica dell'impugnazione presso il domicilio del procuratore รจ validamente effettuata all'indirizzo dello studio risultante da un timbro apposto dal medesimo procuratore sulla copia notificata della sentenza impugnata, anche se diverso da quello indicato nella elezione di domicilio risultante dalla stessa sentenza, in quanto, dovendo essere effettuata la notifica al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo o dagli atti processuali), che prevale su quello dichiarato, il riferimento alla persona del procuratore prevale sul riferimento topografico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)