Codice della navigazione
Testo in vigore al
Capo IV. Del lavoro portuale
Art. 108 Disciplina delle operazioni portuali
1. La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 109 Uffici del lavoro portuale
1. Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro portuale.
2. Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attivita' con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento.
3. Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attivita', con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.
Art. 110 Compagnie e gruppi portuali
1. Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
2. Le compagnie hanno personalita' giuridica.
3. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.
4. Il regolamento stabilisce altresi' le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalita' relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.
5. Salvo casi speciali stabiliti dal ministro per le comunicazioni, l'esecuzione delle operazioni portuali e' riservata alle compagnie o ai gruppi.
Art. 111 Imprese per operazioni portuali
1. L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.
3. La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
4. In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.
Art. 112 Tariffe delle operazioni portuali
1. Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Titolo quarto. Del personale della navigazione
Capo I. Del personale marittimo
Art. 113 Organizzazione e disciplina del personale marittimo
1. All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.
Art. 114 Distinzione del personale marittimo
1. Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Art. 115 Categorie della gente di mare
1. La gente di mare si divide in tre categorie:
1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Art. 116 Personale addetto ai servizi portuali
1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) i lavoratori portuali;
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
2. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.
Art. 117 Personale tecnico delle costruzioni navali
1. Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.
Art. 118 Matricole e registri del personale marittimo
1. La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Art. 119 Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
1. Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.
2. I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.
3. Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli; puo' altresi' consentire l'immatricolazione di persone di eta' superiore ai venticinque anni, quando speciali esigenze lo richiedano.
4. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
5. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
6. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.
Art. 120 Cancellazione dalle matricole e dai registri
1. Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione.
2. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
3. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Art. 121 Reiscrizione nelle matricole e nei registri
1. Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
2. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Art. 122 Documenti di lavoro del personale marittimo
1. La gente di mare e' munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
2. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Art. 123 Titoli professionali del personale marittimo
1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
g) capo barca;
h) conduttore.
2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista.
3. Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
4. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
5. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
6. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
Art. 124 Rilascio dei documenti di abilitazione
1. Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo.
2. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Art. 125 Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.
Art. 126 Divieto di mediazione
1. E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
2. Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.
Art. 127 Assunzione all'estero
1. All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Capo II. Del personale della navigazione interna
Art. 128 Organizzazione e disciplina del personale
1. All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorita' preposte all'esercizio della navigazione interna.